17 settembre 202619 Min.
Allegato 4 e Allegato 5 del FeV spiegati in modo comprensibile
Allegato 4 o Allegato 5: quale norma ti riguarda?
L’Allegato 4 del Regolamento sulla patente di guida (FeV) reca il titolo ufficiale «Idoneità e idoneità condizionata alla guida di autoveicoli» e fa parte degli articoli 11, 13 e 14 del FeV. L’Allegato 4 elenca malattie e menomazioni e valuta se l’idoneità sussiste, sussiste a determinate condizioni o è assente.
L'allegato 5 del FeV disciplina gli esami di idoneità per le categorie C, C1, D, D1, le classi di rimorchi E e il trasporto di passeggeri e fa riferimento al § 11, comma 9, nonché al § 48, commi 4 e 5, del FeV.
In caso di alcol, cannabis o sostanze stupefacenti, l’Allegato 4 è lo standard di riferimento per la tua MPU viene valutata. L’Allegato 4 non contiene una voce specifica per i punti e i reati. Si tratta dell’idoneità caratteriale ai sensi del § 11, comma 1, terza frase del FeV, disciplinata da disposizioni specifiche del FeV e dello StVG. L’Allegato 5 riguarda solo autocarri, autobus e il trasporto di passeggeri e costituisce una procedura a sé stante, parallela all’MPU.
L’essenziale in breve
L’Allegato 4 del FeV fa parte degli articoli 11, 13 e 14 del FeV e valuta malattie e menomazioni ai fini dell’idoneità alla guida.
L’Allegato 5 del FeV fa riferimento al § 11, comma 9, nonché al § 48, commi 4 e 5 del FeV; riguarda esclusivamente le categorie di autocarri e autobus, compreso il trasporto di passeggeri, e non costituisce una base generale per l’MPU.
L'Allegato 4 del FeV non stabilisce nulla, ma fornisce solo i criteri di riferimento. Le disposizioni sono contenute in altre norme, i cui riferimenti sono riportati più avanti.
Per i casi relativi all’MPU sono rilevanti il punto 8 (alcol) e il punto 9 (sostanze stupefacenti, sostanze psicoattive, medicinali).
La nota preliminare 3 dell’allegato 4 introduce il caso specifico ed è importante quanto la tabella.
L’allegato 4a del FeV disciplina la redazione delle perizie, mentre l’allegato 14 del FeV stabilisce chi è autorizzato a effettuare le perizie.
Il primo passo non è un esame
Durante il primo colloquio gratuito verificheremo alcuni dati fondamentali e fisseremo l’appuntamento per il colloquio conoscitivo. Se ti risulta difficile chiamarci, scrivici su WhatsApp. Al telefono non devi dire nulla che non sia ancora pronto a rivelare.
Confronto diretto tra l’Allegato 4 e l’Allegato 5
Il confronto mostra perché l’Allegato 4 del FeV e l’Allegato 5 del FeV hanno funzioni diverse.
| Allegato 4 FeV | Allegato 5 FeV | |
|---|---|---|
| Norma di riferimento | §§ 11, 13 e 14 del FeV | § 11 comma 9, § 48 commi 4 e 5 del FeV |
| Oggetto | ogni candidato e titolare di patente, tutte le classi | solo C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E e il trasporto di passeggeri |
| Contenuto | tre osservazioni preliminari e una tabella con undici gruppi di numeri | tre punti: visita medica, requisiti prestazionali per le classi D e il trasporto di passeggeri, età massima per la presentazione della documentazione al momento della richiesta |
| Ruolo nell’ambito dell’MPU | Criteri di valutazione per le domande e le perizie | Non si tratta di un criterio di valutazione per l’MPU, bensì di una procedura di verifica autonoma; per il Gruppo 2 occorre tenere conto anche di ulteriori aspetti |
Perché così tante persone considerano l’Allegato 5 come base per l’MPU
L’errore secondo cui l’Allegato 5 del FeV costituirebbe la base giuridica dell’MPU deriva dal testo stesso del regolamento. Il § 11, comma 1, seconda frase del FeV stabilisce che i requisiti non sono soddisfatti, in particolare, in presenza di una malattia o di un’anomalia «ai sensi degli Allegati 4 o 5». Il § 11, comma 2, seconda frase, del FeV ribadisce tale concetto e il regolamento richiede che le domande siano formulate «tenendo conto degli allegati 4 e 5».
Chi legge solo queste frasi ritiene che entrambi gli allegati abbiano lo stesso valore. Ma non è così. La limitazione è già contenuta nel § 11, comma 9, del FeV, che elenca in modo esaustivo le classi C, C1, CE, C1E, D, D1, DE e D1E. Il trasporto di passeggeri non è menzionato nel § 11, comma 9, del FeV; per esso, il § 48, commi 4 e 5, del FeV rimanda all’allegato 5. Per chi non possiede né richiede una di queste classi, l’allegato 5 non apporta alcun contributo in termini di contenuto, anche se il provvedimento menziona entrambi gli allegati.
Se nell’ordinanza compare l’Allegato 5, pur non possedendo la patente per autocarri o autobus, verifica innanzitutto a quale norma si riferisce l’ordinanza.
La frase che fa riferimento all’Allegato 5
Fatti salvi i paragrafi da 1 a 8, i richiedenti il rilascio o il rinnovo di una patente di guida delle classi C, C1, CE, C1E, D, D1, DE o D1E devono presentare all’autorità competente per il rilascio della patente di guida, ai fini dell’accertamento della loro idoneità, un attestato conforme all’allegato 5.
Il paragrafo elenca in modo esaustivo le classi di autocarri e autobus. La classe B non vi figura, e proprio questo è la prova definitiva. Il termine «fatto salvo» chiarisce che tale prova è richiesta in aggiunta alle procedure relative ai dubbi sull’idoneità di cui ai paragrafi da 1 a 8 e non le pregiudica. Il trasporto di passeggeri non è menzionato nel § 11, comma 9, del FeV, ma viene aggiunto tramite il § 48, commi 4 e 5, del FeV.
Come è strutturato l’Allegato 4 del FeV
L’Allegato 4 del FeV è composto da tre osservazioni preliminari e da una tabella con undici gruppi di numeri. L’osservazione preliminare 1 elenca le «patologie e menomazioni più frequenti»; l’elenco non è quindi esaustivo. Non sono incluse patologie di breve durata come le infezioni influenzali o l’emicrania.
La nota preliminare 2 indica i criteri di valutazione: di norma la perizia medica ai sensi del § 11, comma 2, terza frase del FeV (Regolamento tedesco sulla patente di guida), in casi particolari la perizia medico-psicologica, oltre alla perizia di un perito o esaminatore ufficialmente riconosciuto in materia di circolazione stradale ai sensi del § 11, comma 4 del FeV. L’Allegato 4 porta quindi, di norma, dal medico, non all’MPU. La nota preliminare 3 apre la possibilità di valutare i casi specifici.
La tabella fornisce una valutazione separata per il Gruppo 1 (A, A1, A2, B, BE, AM, L, T) e il Gruppo 2 (C, C1, CE, C1E, D, D1, DE, D1E, trasporto passeggeri), sia per l’idoneità che per le condizioni imposte. Per molte patologie mediche il Gruppo 2 è più severo, mentre per alcol e sostanze stupefacenti le valutazioni sono identiche.
Panoramica degli undici punti dell’Allegato 4 del FeV
| N. | Malattia o deficit |
|---|---|
| 1 | Deficienza visiva (Allegato 6 del FeV) |
| 2 | Iposudenza grave e sordità |
| 3 | Limitazioni motorie |
| 4 | Malattie cardiache e vascolari |
| 5 | Diabete mellito |
| 6 | Malattie del sistema nervoso, tra cui l’epilessia |
| 7 | Disturbi psichici, da n. 7.1 a 7.6 (denominazione ufficiale: «Disturbi psichici (mentali)») |
| 8 | Alcol, n. da 8.1 a 8.4 |
| 9 | Sostanze stupefacenti, altre sostanze psicoattive e medicinali, nn. da 9.1 a 9.6 |
| 10 | Malattie renali |
| 11 | Varie: trapianto di organi, sonnolenza diurna, malattie polmonari, senso dell’equilibrio |
Punto 8 dell’Allegato 4 del FeV: alcol nel testo normativo
Per quanto riguarda l’alcol e le sostanze stupefacenti, l’Allegato 4 valuta allo stesso modo il Gruppo 1 (ad es. autovetture) e il Gruppo 2 (autocarri, autobus, trasporto passeggeri), pertanto qui è presente una colonna comune.
| N. | Malattia o deficit | Idoneità (Gruppi 1 e 2) | Tirature |
|---|---|---|---|
| 8.1 | Abuso (Non è possibile distinguere con sufficiente certezza tra la guida di veicoli e un consumo di alcol che compromette la sicurezza alla guida.) | no | – |
| 8.2 | dopo la cessazione dell’abuso | Sì, se il cambiamento nelle abitudini di consumo di alcol è consolidato | – |
| 8,3 | Dipendenza | no | – |
| 8,4 | in caso di dipendenza (trattamento di disintossicazione) | Sì, se la dipendenza non sussiste più e, di norma, viene dimostrata un’astinenza di un anno | – |
Punto 9 dell’Allegato 4 del FeV: sostanze stupefacenti, cannabis e medicinali – testo integrale
| N. | Malattia o deficit | Idoneità (Gruppi 1 e 2) | Tirature |
|---|---|---|---|
| 9.1 | Consumo di sostanze stupefacenti ai sensi della legge sugli stupefacenti | no | – |
| 9.2.1 | Consumo di cannabis: abuso (Non è possibile distinguere con sufficiente certezza tra la guida di veicoli e il consumo di cannabis, che ha effetti non trascurabili sulla sicurezza stradale durante la guida.) | no | – |
| 9.2.2 | Consumo di cannabis: dopo la cessazione dell’abuso | Sì, se il cambiamento nelle abitudini di consumo di cannabis è consolidato | – |
| 9.2.3 | Consumo di cannabis: dipendenza | no | – |
| 9.2.4 | Consumo di cannabis: in caso di dipendenza (trattamento di disintossicazione) | Sì, se la dipendenza non sussiste più e, di norma, viene dimostrata un’astinenza di un anno | – |
| 9,3 | Dipendenza da sostanze stupefacenti ai sensi della legge sugli stupefacenti o da altre sostanze con effetti psicoattivi | no | – |
| 9,4 | uso improprio (uso regolare ed eccessivo) di farmaci psicoattivi e altre sostanze psicoattive | no | – |
| 9,5 | dopo la disintossicazione e la riabilitazione | a condizione di un anno di astinenza | controlli regolari |
| 9.6.1 | Terapia a lungo termine con farmaci: intossicazione | no | – |
| 9.6.2 | Terapia farmacologica a lungo termine: compromissione della capacità di guidare veicoli al di sotto del livello richiesto | no | – |
Numero 8: L’alcol in parole semplici
Il punto 8 dell’Allegato 4 del FeV prevede quattro fasi: innanzitutto la condizione che esclude l’idoneità, poi il percorso per riottenerla.
Il punto 8.1 riguarda l’abuso, definito come la mancanza di una separazione sufficientemente sicura tra la guida di veicoli e un consumo di alcol che compromette la sicurezza alla guida. Il punto 8.2 consente nuovamente l’idoneità «se il cambiamento delle abitudini di consumo è consolidato». Il punto 8.3 riguarda la dipendenza, anch’essa con esclusione dell’idoneità. Il punto 8.4 ammette l’idoneità se la dipendenza cessa e, di norma, viene dimostrata un’astinenza di un anno.
Il punto 8.2 non stabilisce una scadenza, ma un requisito a cui devi soddisfare. «Consolidato» è un criterio psicologico, non una data precisa. È a questo che si mira Le quattro ipotesi sull’alcol e così via.
Per i casi di dipendenza, l’Allegato 4 del FeV indica una durata: di norma un anno (punti 8.4 e 9.2.4). Il punto 9.5 richiede, dopo la disintossicazione e la riabilitazione, un anno di astinenza senza la restrizione «di norma». In caso di abuso ai sensi del punto 8.2 non è previsto alcun termine; le linee guida per la valutazione 2026 indicano di norma un anno di astinenza dall’alcol, con un minimo di sei mesi. La durata non viene stabilita dall’autorità competente per il rilascio della patente; di norma sono previsti sei, dodici o quindici mesi. Le linee guida per la perizia del 2026 prevedono quindici mesi in caso di dipendenza a seguito di riabilitazione ambulatoriale o in assenza di terapia, come durata minima, non come limite massimo.
Per il tuo programma, ciò che conta è il punto di partenza: per il test delle urine, il giorno dell’iscrizione; per l’analisi dei capelli, l’ultimo consumo. Ti consigliamo di iniziare la verifica al più presto circa quattro settimane dopo l’ultimo consumo; prima di allora, esegui un test privato a casa. I criteri di valutazione raccomandano, a seconda del consumo precedente, un margine di sicurezza da due a tre mesi (capitolo C.3.3).
Chi trascura il punto di partenza, parte troppo presto. Tra i nostri clienti che falliscono al primo tentativo, questo è di gran lunga il motivo più frequente. Il § 13 del FeV stabilisce a partire da quale valore in per mille viene disposta la visita: MPU a causa dell’alcol.
Punto 9: sostanze stupefacenti, cannabis e medicinali
Il punto 9 dell’Allegato 4 del FeV (Regolamento tedesco sulla patente di guida) si articola in sei sottogruppi. Il punto 9.1 riguarda l’assunzione di sostanze stupefacenti ai sensi della legge sugli stupefacenti; risultato: inidoneità. Il punto 9.2 tratta la cannabis separatamente, parallelamente al punto 8: 9.2.1 Abuso, definito come mancanza di una separazione sufficientemente sicura tra la guida di veicoli e il consumo di cannabis con effetti non remoti rilevanti per la sicurezza stradale durante la guida di un veicolo; inidoneità. 9.2.2 Idoneità in caso di cambiamento comportamentale consolidato. 9.2.3 Dipendenza: inidoneità. 9.2.4 Idoneità, di norma, dopo un anno di astinenza.
Il punto 9.3 riguarda la dipendenza da stupefacenti o altre sostanze psicoattive, mentre il punto 9.4 riguarda l’uso improprio e regolarmente eccessivo. Il punto 9.5 disciplina il periodo successivo alla disintossicazione e alla riabilitazione e richiede un anno di astinenza con controlli regolari. Il punto 9.6 riguarda il trattamento a lungo termine con farmaci.
Se e quando venga disposta una MPU in caso di consumo di cannabis è disciplinato dal § 13a del FeV. Approfondimento: MPU per uso di sostanze stupefacenti e Tutte le ipotesi relative alle sostanze stupefacenti.
I codici medici dell’Allegato 4
La maggior parte dell’Allegato 4 del FeV non ha nulla a che vedere con l’MPU. I codici medici riportati nella tabella sopra sono domande di natura medica. Secondo la nota preliminare 2, di norma la competenza spetta a un medico, non a un centro di valutazione dell’idoneità alla guida.
Un caso particolare è il punto 7, relativo ai disturbi psichici. Se, dopo la valutazione della perizia medica, permangono dei dubbi, può essere effettuata un’ulteriore perizia medico-psicologica, ai sensi del § 11, comma 3, primo periodo, punto 1 del FeV.
Una malattia psichica in anamnesi non comporta automaticamente l’assegnazione alla categoria n. 7. L’Allegato 4 elenca i quadri clinici descritti in dettaglio, distinguendo, in molti casi, tra forme lievi e gravi e prevedendo il ripristino dell’idoneità una volta che i sintomi si siano attenuati.
Premessa 3 all’Allegato 4 del FeV (Regolamento tedesco sulla circolazione stradale) nel testo originale
Le valutazioni riportate di seguito si applicano ai casi standard. Sono possibili compensazioni dovute a particolari predisposizioni personali, all’abitudine, a un atteggiamento specifico o a particolari strategie di controllo e modifica del comportamento. Qualora in singoli casi sorgano dubbi al riguardo, può essere indicata una perizia medico-psicologica.
Per quanto riguarda i casi medici, questo paragrafo è il motivo per cui un MPU può avere esito positivo. Per l’alcol e la cannabis, la normativa prevede già di per sé il ripristino dell’idoneità, nei punti 8.2, 8.4, 9.2.2 e 9.2.4. Chi è in grado di dimostrare un cambiamento comportamentale stabile si discosta dal caso standard, ed è proprio questa deviazione che l’MPU verifica.
Chi dimostra un cambiamento comprovabile non argomenta contro l’Allegato 4, ma a suo favore. Il lavoro consiste nel realizzare la compensazione prevista dal regolamento.
L'allegato 4 del FeV non prevede alcuna disposizione
L’Allegato 4 del FeV è un criterio di valutazione, non una norma di disposizione. Le disposizioni sono contenute nel § 11 comma 3, nel § 13, nel § 13a e nel § 14 del FeV, nonché nel § 2a commi 4 e 5 e nel § 4 comma 10, quarta frase, dello StVG.
Il § 11, comma 3, del FeV (Regolamento tedesco in materia di patente di guida) elenca nove categorie di casi. Ai fini dell’MPU sono rilevanti il punto 4 (infrazioni al codice della strada gravi o ripetute), il punto 5 (un reato grave connesso alla circolazione stradale o più reati di questo tipo), i punti 6 e 7 (reati relativi all’idoneità alla guida, ad esempio in caso di elevato potenziale di aggressività) e il punto 9 (rilascio della patente dopo ripetute revoche o dopo revoca per i motivi di cui ai punti da 4 a 7). L’MPU a seguito di decurtazione dei punti e l’MPU durante il periodo di prova sono disciplinati dalla StVG.
Solo l’Allegato 4 del FeV fornisce il parametro di riferimento in base al quale il perito valuta la tua situazione e vincola l’autorità nella formulazione delle domande.
Dall’infrazione alla perizia in cinque passaggi
Fase 1. L’autorità competente per il rilascio della patente viene informata dell’accaduto. In caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, è la polizia a segnalarlo, ai sensi del § 2 comma 12 della StVG (Legge tedesca sulla circolazione stradale). In caso di punti di penalità e durante il periodo di prova, la segnalazione deriva dalla legge sulla circolazione stradale, come descritto sopra.
Fase 2. L’autorità competente in materia di patenti di guida verifica se sussistano fatti che giustifichino dubbi sull’idoneità, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, prima frase, del FeV.
Fase 3. L’autorità competente in materia di patenti di guida dispone una perizia e ne definisce gli argomenti, in conformità agli allegati 4 e 5, § 11 comma 6 frase 1 del FeV. La comunicazione indica i motivi, il termine, l’onere delle spese a carico del richiedente e il tuo diritto di accesso agli atti, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, seconda frase, del FeV.
Fase 4. Sei tu a scegliere l’ente di valutazione, a incaricarlo personalmente e a comunicarne il nome all’autorità competente, ai sensi del § 11, comma 6, frasi 3 e 5 del FeV. L’autorità provvederà quindi a inviare la documentazione, nella misura in cui i divieti di utilizzo lo consentano, frase 4.
Fase 5. La valutazione viene effettuata ai sensi dell’Allegato 4a del FeV (Regolamento tedesco sulla patente di guida), mentre il risultato viene valutato in base all’Allegato 4 del FeV.
Chi si rifiuta o non presenta la documentazione entro i termini previsti, l’autorità può dedurne l’inidoneità, § 11 comma 8 frase 1 FeV. L’autorità deve indicare tale conseguenza nel provvedimento, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, seconda frase, del FeV. Il fatto che la conclusione di inidoneità non possa essere formulata in assenza di tale indicazione non è espressamente previsto dal testo della norma, ma deriva dalla giurisprudenza. Maggiori informazioni: Svolgimento di un MPU, Come si svolge una perizia MPU.
Allegato 5 del FeV: cosa prevede realmente
L'allegato 5 del FeV è composto da tre punti.
Il punto 1 richiede ai richiedenti il rilascio o il rinnovo delle patenti per autocarri e autobus e per il trasporto di passeggeri di sottoporsi a una visita medica volta a individuare eventuali segni di patologie che precludono l’idoneità. La prova richiesta è il certificato redatto secondo il modello previsto, ovvero la classica visita medica per autocarri e autobus.
Il punto 2 riguarda espressamente solo le categorie D, D1, DE, D1E e il trasporto di passeggeri. A ciò si aggiungono i requisiti relativi alla resistenza, alla capacità di orientamento, di concentrazione e di attenzione, nonché alla reattività, ovvero il test attitudinale. Chi guida solo autocarri non ne ha bisogno.
È proprio qui che si crea una certa confusione. Il test attitudinale che si svolge il giorno dell’MPU non è l’attestato di idoneità di cui all’Allegato 5, punto 2. Sulla base di circa 400 accompagnamenti all’anno, sappiamo che: la parte relativa al giorno dell’MPU spesso dura solo una ventina di minuti e non comporta alcun costo aggiuntivo, essendo inclusa nel prezzo della perizia. La durata è maggiore in caso di ripetizione dell’esame e per le classi C e D. Chi possiede solo la classe B può considerare l’Allegato 5 già soddisfatto.
La verifica viene effettuata ai sensi dell’Allegato 4a del FeV (Regolamento tedesco sulla patente di guida), tramite una perizia medica aziendale o del lavoro oppure da un ente di valutazione ufficialmente riconosciuto. È richiesta al momento del primo rilascio delle patenti di classe D e per il trasporto di passeggeri, in caso di rinnovo a partire dai 50 anni e, per il trasporto di passeggeri, a partire dai 60 anni. Al momento della presentazione della domanda, ai sensi del punto 3, non deve risalire a più di un anno prima.
Nei punti da 1 a 3 non si fa alcun riferimento ad alcol, droghe, punti di penalità o reati come cause che determinano l’MPU. Maggiori informazioni: Perché l’MPU non è un «test per idioti».
Esempio di dialogo: patente di classe C1 e MPU a causa dell’alcol
Esempio illustrativo, non si tratta di un caso concreto di consulenza. Situazione di partenza: un artigiano con patente di classe C1. A seguito di una guida in stato di ebbrezza, è stata emessa un’ordinanza di MPU; nella documentazione sono previste due visite.
Persona interessata: Due diversi esami. Devo pagare due volte per la stessa cosa?
Consulente: No, si tratta di due procedure con due finalità diverse. L’esame medico-psicologico viene valutato in base all’Allegato 4, punto 8. La documentazione prevista dall’Allegato 5 non ha nulla a che vedere con l’incidente; è richiesta a tutti i titolari di patente C1 al momento del rinnovo.
Persona interessata: E se l’esame dell’Allegato 5 dovesse andare male, questo influirà negativamente sul risultato dell’MPU?
Consulente: Si tratta di due perizie con due oggetto distinti; una non sostituisce l’altra. Dal punto di vista temporale, possono sovrapporsi. La documentazione di cui all’Allegato 5 non deve risalire a più di un anno prima della presentazione della domanda. Chi si sottopone alla visita medica troppo presto e poi deve ancora lavorare sulle prove di astinenza, è costretto a ripeterla.
Allegato 4a del FeV, il punto di riferimento per la tua perizia
L’Allegato 4a del FeV fa parte del § 11, comma 5, del FeV e contiene i principi per l’esame e la redazione della perizia. L’esame viene effettuato in base al caso specifico, il perito si attiene alle indicazioni fornite dall’autorità competente per il rilascio della patente di guida; l’oggetto della perizia non è la personalità nel suo complesso, bensì solo gli aspetti rilevanti ai fini dell’idoneità alla guida, e la perizia deve essere comprensibile e verificabile, fino all’indicazione delle procedure di esame.
L’Allegato 4a del FeV è quindi il parametro di riferimento rispetto al quale deve essere valutata la tua perizia. Una perizia negativa che esuli dall’oggetto della richiesta, che indaghi sulla personalità nel suo complesso o che non deduca le proprie conclusioni in modo comprensibile, costituisce motivo per farla riesaminare. In base alla nostra esperienza, tuttavia, un parere negativo non viene solitamente contestato in sede legale, poiché si tratta di un’operazione molto complessa. È più comune analizzarlo e integrarlo nella preparazione per il prossimo tentativo. Quali domande sono ammissibili: Domande nell’MPU.
Allegato 14 del FeV: chi è autorizzato a effettuare la perizia
L'allegato 14 del FeV fa parte del § 66, comma 2, del FeV e reca il titolo «Requisiti per il riconoscimento ufficiale come ente gestore di centri di valutazione dell'idoneità alla guida». Sono disciplinati il personale, le qualifiche, l'indipendenza e la garanzia della qualità.
Per i medici periti, l’Allegato 14 del FeV richiede un’esperienza clinica di almeno due anni o un titolo di specializzazione, tra cui figurano, tra l’altro, medicina interna, psichiatria e neurologia, nonché un’esperienza di almeno un anno nella valutazione presso un centro di valutazione dell’idoneità alla guida.
Ai sensi del § 66, comma 1, del FeV (Regolamento tedesco in materia di patente di guida), gli enti gestori e i loro centri di valutazione devono ottenere il riconoscimento ufficiale da parte dell’autorità competente ai sensi della legislazione regionale. Inoltre, è considerata perizia medico-psicologica solo quella redatta da un ente riconosciuto. Queste due norme insieme sono il motivo per cui non tutti gli studi medici sono autorizzati a svolgere l’MPU. Nella scelta: Come scegliere il centro di valutazione giusto.
Come leggere il proprio provvedimento
Ciò che deve figurare nel tuo mandato è indicato nella procedura sopra riportata. Ora conta ciò che ne ricavi. Esamina la tua lettera ponendoti tre domande.
Domanda 1: Quale norma lo prescrive? Verifica se nella comunicazione è riportata una delle norme di riferimento elencate sopra, tratte dal FeV o dallo StVG. Il § 11, comma 6, seconda frase del FeV richiede che l’autorità esponga i motivi dei dubbi sulla tua idoneità. Se vi è solo la dicitura «Allegato 4», fai verificare su cosa si basi il provvedimento.
Domanda 2: A quale numero dell’Allegato 4 si fa riferimento? Verifica dalle domande se si tratta di abuso, dipendenza o assunzione di sostanze stupefacenti. Questa distinzione influisce sui documenti da presentare.
Domanda 3: L’Allegato 5 compare anche se non possiedi una patente di classe C, C1, CE, C1E, D, D1, DE o D1E e non effettui il trasporto di passeggeri? Si tratta quindi di un secondo procedimento o di un errore nella stesura.
E poi fai subito una cosa: richiedi l’accesso al fascicolo. Il diritto di accesso ti spetta di diritto, non hai bisogno di un avvocato per questo, ma ne avrai bisogno per interpretare il contenuto del fascicolo.
Il motivo della fretta è legato ai termini fissati dalle autorità, ai tempi di elaborazione della consultazione degli atti e al periodo di validità della documentazione. Maggiori informazioni nella guida Scegliere l’ente di valutazione.
Per verificare se una richiesta incompleta sia illegittima, è meglio rivolgersi a un avvocato specializzato in diritto della circolazione stradale. Nel frattempo, il termine continua a decorrere. La proroga va sempre richiesta per iscritto; la decisione spetta all’autorità competente. L’esperienza dimostra che, in presenza di una patente di guida valida, la proroga non viene concessa in oltre il 90% dei casi; se invece la patente è già stata revocata, nella maggior parte dei casi viene concessa. Chiarisci eventuali dubbi senza trascurare il rispetto dei termini. Approfondimenti: MPU a causa dei punti, MPU a causa dell’alcol, I cinque errori più gravi da evitare durante l’MPU.
Domande frequenti sull’Allegato 4 del FeV
Domande frequenti sull’Allegato 5 e sull’Allegato 4a del FeV
Situazione giuridica attuale e fonti utilizzate
Data di riferimento: 01/10/2026. Per quanto riguarda l’Allegato 4, l’Allegato 4a, l’Allegato 5, l’Allegato 14, il § 11, il § 13, il § 13a, il § 14, il § 48 e il § 66 del FeV, fa fede il testo ufficiale dell’Ufficio federale di giustizia.
Abbiamo inoltre fatto riferimento a «Formazione del giudizio nella perizia sull’idoneità alla guida, criteri di valutazione” nella 5ª edizione e le linee guida per la valutazione dell’idoneità alla guida, l’Allegato 4a del FeV nella versione del 12 dicembre 2025, in vigore dal 19 agosto 2026, come base per la valutazione dell’idoneità.
Il regolamento sulla patente di guida viene modificato regolarmente. Questa pagina non sostituisce la consulenza legale nei singoli casi. Fanno fede la versione in vigore al momento della decisione e il contenuto del tuo provvedimento.
Hai ricevuto la notifica e non sei sicuro su cosa si basi?
Non leggerli da solo. Quale norma è stata applicata, a quale numero dell’Allegato 4 ci si riferisce e se l’Allegato 5 è rilevante nel tuo caso sono fattori determinanti per i documenti da presentare e per il tuo calendario. Lo chiariremo insieme, prima durante il primo colloquio gratuito e poi durante l’incontro conoscitivo gratuito.
Continua a leggere: MPU a causa dell’alcol · Domande nell’MPU · Perché l’MPU non è un «test per idioti»
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